DETRAZIONI FISCALI - RENDIMENTO ENERGETICO
per interventi di risparmio energetico sugli edifici
È possibile usufruire della detrazione del 50% per il montaggio di porte che abbiano i richiesti requisiti di trasmittanza termica attestati dal rivenditore
Si tratta di porte dotate di particolare capacità isolante, come previsto dalla normativa sul risparmio energetico (art. 1, comma 345, legge n.296/06).
Sebbene la norma non faccia espresso richiamo alle porte d’ingresso, la loro installazione dà ugualmente diritto all’agevolazione come avviene per la sostituzione delle finestre, alla condizione che siano serramenti delimitanti l’involucro riscaldato dell’edificio verso la parte esteriore o verso locali non riscaldati, e che siano rispettati gli indici di trasmittanza termica prescritti nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010
Per usufruire della detrazione il contribuente deve, inoltre, conservare la seguente documentazione:
1) l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito
iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi, ricavato dalla
documentazione tecnica in possesso del contribuente e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in
tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. In alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi
requisiti;
2) un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi, che può essere riportato: - all’interno della certificazione del
produttore; - in un’autocertificazione del produttore; - nell’asseverazione;
3) le fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
4) la ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi
chiaramente la causale del versamento, il numero della fattura e la relativa data, il codice fiscale del richiedente la detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del bonifico;
5) la ricevuta dell’invio effettuato a ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa
N.B. Per maggiori informazioni dettagliate, vi consigliamo di chiedere al vostro Consulente Fiscale di fiducia